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| Mercoledì |
| 23 agosto |
| 2011 |
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Autovelox,
risposte insufficienti |
| Un lettore: "Per
l'associazione consumatori sono allucinanti" |
| Abbiamo il dovere di pagare le
contravvenzioni, ma anche il diritto di ribellarci a maleducazione e straffottenza |
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Buongiorno
Direttore,
sono un cittadino di Roncade che per professione gira l Italia per lavoro .
Premetto che il servizio di Roncade.it ha un valore immenso e di questo la ringrazio in
quanto permette a chi fa il mio lavoro di rimanete agganciato alle notizie del proprio
paese.
Moltissime volte ho avuto la tentazione di scriverLe su alcuni argomenti / articoli che
leggo
onestamente penso che la stragrande maggioranza dei cittadini di Roncade sia
stufa delle beghe e maleducazione dei politici roncadesi indipendentemente dallo
schieramento, ma soprattutto di quelle persone che fanno un servizio al cittadino PAGATI
dai cittadini.
Premetto , che faccio circa 60.000km allanno in macchina e in 15 anni ho preso 3
multe: ed è sacrosanto pagarle se sono giuste!!
Sono stato fermato per diversi test su alcomemia (lultimo un mese fa a Monastier dai
Carabinieri che sono stati ligi e cortesi): sempre dentro la norma.
Sono straconvinto, proprio per il lavoro che faccio, che la sicurezza stradale è
fondamentale e che le forze dellordine ci proteggono la vita con il loro lavoro.
Questo però non autorizza MALEDUCAZIONE e ARROGOZANZA!
E questo a Roncade avviene spesso con la Polizia Municipale.
La strafottagine di questi signori è indescrivibile. Le tre multe che ho preso nella mia vita sono state:
1) in autostrada a Rimini: ricevuta a casa , pagata e per dettagli contattata la Polstrada
di Rimini dove ho trovato persone educate che mi hanno dato delucidazioni.
2) a Jesolo: Polizia Municipale di Jesolo: giustamente ligi al dovere anche se abbiamo
discusso sulla cosa, ma sempre con educazione e civiltà.
3) a Roncade: Mi presento , dopo aver chiesto permesso di lavoro alle 8.30: ufficio
chiuso in quanto il vigile di turno è più lontano che chiacchiera tranquillamente con
una persona e sicuramente non di lavoro in quanto mio malgrado gli schignazzi facevano
intuire il contenuto.
Alle 8.45 ha aperto lufficio e con molta superbia mi ha fatto compilare le
carte di riferimento.
Ok. Ci può stare. Anche se nel mio lavoro arrivo 15 minuti di ritardo dal cliente non
giustificabili come minimo arriva una lavata di capo. Ma ci può stare.
Nel tempo vedono le vere e proprie imboscate dei Nostri vigili ormai famose in tutta la
provincia.
Leggo dellarticolo degli spritz
e al di là dellargomento, è assolutamente innaccettabile la risposta il
regolamento lho fatto io e quindi possono!!!!
Larticolo successivo in relazione a segnaletica e rilevamento, ha fatto traboccare
il vaso: la risposta che
cita il DM del 15 agosto è assolutamente parziale e maleducata!
Il decreto (che allegherò alla fine della mail) si bassa sulla segnaletica, ma rimane
valido il fatto che devono essere visibili!!!
Infatti il decreto chiarisce e implementa solo una parte dellarticolo di legge e la
rimanente legge rimane valida.
Lascio ai giuristi le considerazioni, premetto che prima di scrivere mi sono rivolto
allassociazione dei consumatorie al Portale dellautomobilista spiegando e
girando quanto letto come risposte: sono state definite allucinanti.
Noi cittadini abbiamo il dovere di rispettare le leggi e di pagare le contravvenzioni, ma
abbiamo anche il diritto di ribellarci alla maleducazione e straffottenza del personale
pagato da noi cittadini!
Se si imboscano: la multa va contestata! Sempre civilmente e con i mezzi corretti, ma
contestata!
Spero che i cittadini di Roncade si sveglino e inizino a imporsi quando la maleducazione
gratuita e le risposte non corrette sono allordine del giorno di chi deve fare un
servizio al cittadino, per quanto difficile possa essere, come lo è quello di un operaio,
commessa, impiegato etc.
Basta con la maleducazione e arroganza!
La ringrazio per la cortese attenzione e immagino che non pubblicherà la mia mail
La ringrazio anche per il lavoro utilissimo che svolge per roncade.
Un cortese saluto.
gianluca.biral@front-side.com
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MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti
di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che
prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite
nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i
segnali luminosi particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si
riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per
i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale
possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere
realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo
di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la
denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono
quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che
hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di
cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a
bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'.
Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui
al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una
sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento
velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81,
82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati
con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di
rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in
particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a
quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale,
pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento
della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera
dinamica, ovvero "ad inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007Il
Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
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