| Nulla, sulle
strade, uccide più della velocità e nulla infastidisce più degli autovelox. Tali strumenti - che consentono ad un tempo di inchiodare
scientificamente alle proprie responsabilità chi non ha il senso etico del pericolo che
rappresenta e di far rallentare chi si renda conto della loro presenza a bordo strada - da
sempre sono al centro di discussioni quando non di conflitti giudiziari.
Non per colpa loro, naturalmente, ma dei loro gestori.
La sensazione degli automobilisti di essere bersagliati da
chi, ben protetto, spara sulla croce rossa, prevale quasi sempre sul risultato di un esame
di coscienza. Mai come in un momento storico come questo, dunque - in cui i rapporti tra
cittadino e rappresentanti della pubblica amministrazione (di cui la polizia municipale è
componente organica) sono estremamente tesi e in cui ogni prelievo forzoso di denaro
rischia di diventare pesantissimo se non insostenibile - il comportamento del pubblico
ufficiale dev'essere ineccepibile.
In attesa di aggiornamenti su eventuali provvedimenti
assunti a margine dello spritz della
pattuglia della scorsa settimana, giriamo oggi al comandante della polizia
locale, Fabrizio Milanello - o, in subordine, all'assessore di reparto - una richiesta di
chiarimenti posta da un nostro lettore.
Il tema è la conciliabilità delle seguenti due recenti fotografie (incrocio via
Giovanni XXIII e via Pentia) con le prescrizioni del codice della strada che più ci
sembrano attinenti all'argomento.
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| La modifica dell'articolo 142 introdotta dal
comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge, impone che le postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. (...)
... ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e
avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni
regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate
ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato
l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: "controllo di velocità" ovvero
"rilevamento di velocità".
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di
sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in
transito e la tutela degli operatori di polizia. |
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L'articolo 43 del C.d.S. e l'art. 183 di
attuazione dello stesso recita:
Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia
di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme
confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa
bianca.
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Nella consapevolezza della nostra
inesperienza in materia e scusandoci nel caso i due quesiti fossero mal posti, abbiamo
tuttavia fiducia in una risposta che, al di là del suo contenuto, sarà senz'altro utile
a non inasprire ulteriormente la consolidata sensazione di conflitto che c'è fra utenti
della strada e forze di polizia.
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