| Buongiorno. Ancora una volta non sarò breve, portate pazienza.
E abbastanza difficoltoso avere tutti gli strumenti per capire un po meglio la
questione incompatibilità tra assessori, ma ho voluto fare questa sorta di allenamento
poliedrico che spazia tra comunicazione, amministrazione, politica e giurisprudenza per
cercare di vederci un po più chiaro, sperando in un contributo dagli altri lettori
del sito. Eventualmente mi correggano pure, ne sarò contenta e farò tesoro dei
suggerimenti.
Premetto che il discorso viene evidenziato dalla mancanza di altre vistose controversie
tra maggioranza e opposizione. Non siamo male amministrati, godiamo dellimpegno di
alcuni concittadini dediti alla cosa pubblica, a quanto mi risulta, assai onesti e
impegnati.
La tentazione è quindi questa: e lasciamoli governare in pace!
In secondo luogo, nella mia modesta opinione, nessuno ha
del tutto torto e nessuno ha piena ragione. I leghisti esagerano, la sindaca è vaga.
Ma chiunque, come me, avrebbe potuto fare 4 cose semplicissime, comodamente seduto al pc.
1) Rispolverare le conoscenze basi di
diritto spulciando in Internet.
2) Andare a leggere nel sito comunale cosa recita il benedetto comma 7
dellarticolo 57 dello Statuto.
3) Richiedere linterpretazione autentica rilasciata dal
viceprefetto in merito alla vexata quaestio (oddio, parlo come Mascia!)
4) Dare unocchiata al T.U.O.E.L., art. 64, comma 4.
Questi i risultati delle rispettive ricerche (purtroppo non ero presente al consiglio
comunale nel quale hanno dibattuto lincompatibilità e sul sito istituzionale non è
ancora a disposizione il verbale):
1) Contrariamente a quanto dice la Lega,
lassessore Tullio e il vicesindaco Favero non sono parenti, ma affini
perché non hanno un ascendente comune. Non sono nemmeno affini di secondo grado, bensì
di terzo, perché i gradi si conteggiano in questo modo: nonni di lei (genitori di sua
mamma) = 2 gradi (e cioè: figlia/genitori = 1 grado, genitori/nonni = un altro grado).
Suoceri di lui = 1 grado. Quindi 2+1.....
2) Riporto fedelmente, anzi, copioincollo il settimo comma
dellart. 57:
3) Ecco quanto scrive al
consigliere di minoranza Boris Mascia il viceprefetto Giuseppina Prisco:
Gentilissimo sig. Mascia,
in riferimento alla sua e mail, dopo approfondito esame svolto anche con il viceprefetto
vicario dott. Signoriello, sullincompatibilità da lei lamentata, alla luce delle
disposizioni di cui al comma 7 dellart. 57 dello Statuto Comunale e dellart.
64, comma 4 del T.U.O.E.L., si ritiene che lincompatibilità vada riferita al
sindaco.
4) Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, art. 64, comma 4:
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i
parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della
provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia.
A quanto ho capito, perciò, da un certo punto di vista il Carroccio ha visto giusto.
Lincompatibilità è sancita chiaramente dallo Statuto Comunale, essendo gli
assessori affini di terzo grado. Ma, allora, lo statuto roncadese è semplicemente scritto
male (sicuramente scritto male, detto tra noi, dal punto di vista grammaticale, speriamo
in un errore di stampa) o intende essere più restrittivo, riferendosi al comma 4 art. 64
del Tuoel, ma estendendo lincompatibilità anche agli assessori e non solo al
sindaco.
Pensandoci un attimo, che significa, in questo caso,
incompatibilità degli assessori? Tra zio e nipote, chi avrebbe diritto di rimanere in
giunta?
La questione comunicazionale è più spiccia: consiglio
allassessore Tullio di non inviare personalmente comunicati che la riguardano, mi sembra
deontologicamente poco corretto.
Per quella politica sarò ancora più breve: aderisce in
toto al parere del direttore del sito, Gianni Favero, espresso nel suo blog.
Amministrativamente, chiedo quindi più chiarezza. Il comma
del nostro statuto da adito a troppi, pesanti dubbi.
Aldina Vincenzi |