Egregio
Direttore,
Finalmente, dopo l avvicendamento di sedici governi della Repubblica,
compreso lattuale, è stata data esecuzione alla Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia.
Infatti la convenzione risale a ventitre anni or sono, essendo stata fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987.
La legge di ratifica ed esecuzione, 4 novembre 2010, n. 201, pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale il 3 dicembre scorso è entrata in vigore il giorno
successivo.
La legge oltre ad inasprire le pene previste dagli articoli 544 bis e ter del
codice penale, prevede una nuova fattispecie di reato il Traffico illecito di
animali da compagnia, che è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la
multa da euro 3.000 a euro 15.000. Sono inoltre previsti degli
inasprimenti di pena per alcune aggravanti.
Viene prevista anche una nuova figura di illecito amministrativo lIntroduzione
illecita di animali da compagnia con sanzioni elevate.
E prevista la sospensione per un determinato periodo dell attività per i
titolari di negozi che vendono animali da compagnia in violazione di alcune
disposizioni della legge.
La Convenzione europea detta regole sia per le amministrazioni degli Stati
aderenti sia per il singolo che detiene questi animali, tra queste:
Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di
occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua
sistemazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici
secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo di cui sopra non sono soddisfatte,
oppure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, lanimale non può
adattarsi alla
cattività.
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori
di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la
responsabilità parentale.
Gli interventi chirurgici destinati a modificare laspetto di un animale da
compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono, salve alcune
eccezioni, essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) lasportazione delle unghie e dei denti.
Per chi volesse consultare il trattato può cercare in un motore di ricerca le
parole Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
Cordialmente
Mario
Fini
|