| Novembre 2001 Sta per tramontare definitivamente, in Veneto,
lepoca del "mercatino selvaggio", nata con il proliferare di appuntamenti
domenicali con antiquariato e collezionismo in molte delle piazze più caratteristiche di
città e paesi e diventata ben presto un fenomeno contraddistinto da forme di
improvvisazione divenute motivo di inquietudine per i commercianti darte
professionisti.
Con un recente provvedimento della Giunta regionale (Dgr
n.2956 del 9 novembre 2001) sono infatti state fissate le disposizioni attuative
della legge n. 10 del 6 aprile scorso (vedi sotto) in materia di commercio su aree
pubbliche la quale, prima di ogni altra misura, si preoccupa di introdurre una netta
distinzione tra coloro che svolgono tale attività in modo professionale e quelli
che, invece, si debbano considerare "hobbysti".
Il controllo delle due categorie, con lassegnazione di
appositi spazi in settori diversi della piazza o delle altre zone in cui
si svolge la manifestazione, viene affidato ai Comuni ospitanti, mentre a quelli di
residenza - o al Comune di Venezia per chi abita fuori del Veneto - spetta il compito di
rilasciare agli operatori non professionisti, su richiesta, un apposito cartellino
di riconoscimento.
Gli hobbysti, in sostanza, non potranno partecipare a più di sei
mercatini rientranti nel calendario regionale ogni anno, e ad ogni loro presenza gli
incaricati del Comune dovranno annullare, con data e timbro, uno dei sei spazi
disponibili nelle tessere identificative.
Ancora, gli operatori sporadici - i cui rispettivi posteggi non
potranno avere una superficie superiore ai 12 metri quadrati - dovranno
presentare, di volta in volta, un elenco di tutti i beni, divisi per
categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita, documento che dovrà
essere convalidato dal Comune ospitante contestualmente al cartellino. Il loro numero
dovrà in ogni caso essere inferiore a quello degli espositori professionisti ed il loro
controllo, da parte delle autorità comunali, dovrà precedere quello dei commercianti di
mestiere. Lhobbysta non potrà inoltre vendere "opere di pittura, scultura,
grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico" e neppure
farsi sostituire allo bancarella, per tutta la durata della manifestazione, da altre
persone o familiari, se non per "brevi periodi".
Diverso il trattamento previsto per i professionisti, i quali, una
volta ottenuta dal Comune promotore di mercatini lautorizzazione ad occupare uno dei
posteggi riservati, non dovrà che attenersi alle regole fissate da ciascuna
amministrazione ed alle leggi normalmente vigenti per la disciplina delle attività
commerciali su suolo pubblico. Per la vendita di oggetti darte, cose antiche, di
pregio o preziose permane lobbligo di rispettare quanto previsto dal Testo Unico
n.773 del 18 giugno 1931 in materia di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni per i Comuni organizzatori fissate dal Dgr 2956/01
stabiliscono che le date dei mercatini non coincidano con quelle di analoghe
manifestazioni in luoghi lontani meno di 20 chilometri.
I posteggi per lesposizione non dovranno essere meno
di trenta, con la separazione degli spazi dei professionali da quelli per
gli espositori sporadici, e con la possibilità, per mercatini di nuova
istituzione, di verificare il possibile successo delliniziativa attraverso
lorganizzazione di un evento sperimentale di durata complessiva non superiore a tre
giornate e non ripetibile nei successivi tre anni. Lorganizzazione del mercato,
inoltre, può essere affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria,
tramite convenzione, restando comunque di competenza del Comune il rilascio delle
autorizzazioni e quello dei cartellini per gli operatori non professionali, oltre alle
attività di vigilanza e di vidimazione dei tesserini e degli elenchi delle merci esposte
dagli hobbysti.
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| Aprile 2001 Cambiano le regole per gli espositori
che partecipano ai mercatini del collezionismo, dell'usato e dell'antiquariato.
La nuova legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001
- testo che ridisciplina in senso ampio anche lo svolgimento dei mercati ed il commercio
in aree pubbliche - contiene infatti uno specifico articolo dedicato alle vendite di
oggetti antichi, usati o provenienti da collezioni di varia natura introducendo una netta
distinzione tra coloro che svolgono tale attività in modo professionale
e quelli che, invece, debbano essere considerati "hobbysti".
La misura è motivata dalla necessità di porre fine
alle situazioni di abuso realizzate da molti operatori che, pur rientrando tra i
commercianti professionisti, sarebbero soliti qualificarsi come amatori al fine di eludere
i particolari adempimenti fiscali ed attuando quindi comportamenti fino ad oggi difficili
da controllare.
Dallentrata in vigore della legge, nel
prossimo mese di ottobre, chi vorrà partecipare ai mercatini da hobbysta dovrà
perciò munirsi di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Comune
di residenza previa autocertificazione della non professionalità della propria attività,
che gli permetterà di esporre la propria merce in occasione, al massimo, di sei
manifestazioni in un anno.
Obbligatorio sarà anche mettere in vendita oggetti
di valore non superiore a 500 mila lire ciascuno ed esporre in
modo chiaro e ben legibile il prezzo di vendita di ciascun pezzo.
Al Comune ospitante il mercatino è fatto obbligo
di vidimare, con un timbro in uno dei sei spazi ancora libero, il tesserino di
riconoscimento di ogni hobbysta; allo stesso tempo dovrà essere tenuto un elenco di
espositori professionali e non e, soprattutto, mantenere ben distinti i rispettivi
spazi di vendita.
Le regole diventano più rigorose anche per i venditori di
professione cui si applicano tutte le disposizioni previste per le attività commerciali
effettuate sul suolo pubblico, a partire dallautorizzazione comunale. Il rilascio
della stessa, fatti salvi eventuali diritti acquisiti, dora innanzi non potrà
riguardare più di due posteggi ed abiliterà anche allesercizio nel territorio
regionale e nelle fiere italiane.
Al di là dello specifico caso dei mercatini dellantiquariato
e del collezionismo, la legge approvata dallassemblea veneta regolamenta il
commercio nei mercati disciplinando, ad esempio, il rilascio delle autorizzazioni e le
modalità di subingresso nellattività, e prevedendo per il commercio in forma
itinerante che esso si svolga in spazi pubblici diversi rispetto a quello su posteggi, che
la sosta non sia superiore alle due ore e che un successivo spostamento debba essere di
almeno 250 metri. Lattrezzatura di vendita e la merce non dovranno essere posti a
contatto con il terreno e la merce non potrà essere messa in vendita su banchi collocati
a terra.
Nuovi obblighi anche per i Comuni i quali, entro il 30
settembre, dovranno predisporre un calendario dei mercati per
lanno successivo, prevedendo sia gli spostamenti di data dovuti alla concomitanza di
giornate festive sia le eventuali deroghe. |