| Sulla
regolamentazione della posizione dei ripetitori dei telefonini i Comuni hanno pieni
poteri.
Lo si deduce da una sentenza del Tribunale Amministrativo
regionale (Tar) del Veneto che, nei giorni scorsi, ha dato ragione al Codacons rigettando
un ricorso della Omnitel contro una variante del piano regolatore del Comune di Venezia
che fissa, in materia di inquinamento elettromagnetico, limiti per la installazione delle
antenne inferiori a quelli del D.M. 381/98.
La società telefonica aveva chiesto la sospensione della
delibera perchè riteneva che solo Stato e Regioni potessero regolare la materia, senza
delega agli enti locali.
Il Codacons, da parte sua, ha invece sostenuto che si debba
riconoscere ai Comuni pieni poteri, poteri che, tra l'altro, "già la legge ordinaria
prevede in materia urbanistica - ha osservato l'associazione dei consumatori - sulle
tematiche di interesse comune", specie quando a rafforzarli "subentri una legge
regionale che espressamente delega agli enti locali la localizzazione delle antenne".
|
LA
NORMATIVA SULLE ALTE FREQUENZE
- Con una legge entrata recentemente in vigore sono definiti limiti piuttosto rigorosi di
esposizione per l'inquinamento elettromagnetico provocato da antenne (radio, televisive o
per telefonia mobile).
- La normativa introduce anche un concetto di ulteriore protezione per le zone di
residenza.
- La legge demanda alle istituzioni locali la disciplina per nuove installazioni o per
la modifica degli impianti esistenti.
Con il Decreto Legge 10 settembre 1998, n. 381,
in vigore dall'1 gennaio 1999, il nostro Paese ha stabilito (fra i primi al mondo) i
valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. ( I telefonini
operano tra i 900 ed i 1.800 Mhz)
Secondo questa norma, nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei
campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente
alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono
superare i valori della seguente tabella.
Limiti di esposizione per la
popolazione ai campi elettromagnetici
Frequenza
(MHz) |
Valore efficace
di intensità di campo
elettrico E
(V/m) |
Valore efficace
di intensità di campo
magnetico H
(A/m) |
Densità di potenza
dell'onda piana
equivalente
W/m2 |
0,1 - 3 |
60 |
0,2 |
- |
>3 - 3000 |
20 |
0.05 |
1 |
>3000 - 300000 |
40 |
0.1 |
4 |
Nel caso
di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi
normalizzati deve essere minore dell'unità.
Il decreto precisa che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100
kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del
servizio svolto dal sistema stesso al fine di limitare l'esposizione della popolazione.
In particolare, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico
intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2
per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
Il decreto demanda, fatte salve le attribuzioni
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle regioni ed alle province autonome
la disciplina per l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al
fine di garantire il rispetto dei limiti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di
qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa
vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
La legge precisa ancora che "nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa
per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla
popolazione ove sono superati i limiti fissati, devono essere attuate azioni di
risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di
esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome,
secondo la regolamentazione che dovrà essere predisposta a livello locale".
I RISCHI
PER LA SALUTE
- Esistono opinioni diversificate rispetto al problema del rischio per la salute delle
sorgenti di elettrosmog.
- Ciò dipende dalla non univocità dei riscontri scientifici sinora disponibili e
purtroppo la situazione si presta alla speculazione allarmistica (da parte di alcuni) ed
alla diffusa sottovalutazione (da parte di altri).
- Fra l'ampia documentazione che ormai si è costituita sul problema, particolare
validità assume la relazione acclusa alla proposta di legge n. 4816 (19) e il documento
della Commissione tecnico-scientifica nominata dal Comune di Bologna (Maggio 1997) e
composta da specialisti dell' ASL locale, del mondo universitario e da alcuni cancerologi
Riportiamo ampi stralci di questi documenti, unanimemente ritenuti un riferimento
prudente ed autorevole.
Quando un organismo interagisce con un campo elettromagnetico, il suo equilibrio viene
perturbato, ma ciò non si traduce automaticamente in effetto biologico apprezzabile e
ancor meno in un effetto sanitario. Si può parlare di effetto biologico solo in presenza
di variazioni morfologiche o funzionali a carico di strutture di livello superiore, dal
punto di vista organizzativo, a quello molecolare
Per poter parlare di effetto sanitario occorre, invece, che l'effetto biologico superi
i limiti di efficacia dei meccanismi di adattamento dell'organismo, meccanismi le cui
caratteristiche variano con l'età, il sesso, lo stato di salute, il tipo e grado di
attività del soggetto, nonché con le condizioni ambientali esterne, come temperatura ed
umidità o la contemporanea presenza di altri agenti nocivi.
I rischi sanitari da analizzare ai fini della protezione comprendono sia quelli da
esposizioni di natura acuta, per i quali è possibile individuare valori di soglia, sia i
possibili effetti a lungo termine, in particolare la cancerogenesi, la cui gestione deve
realizzarsi con modalità diverse da quella della definizione di limiti di esposizione.
La protezione rispetto agli effetti acuti si realizza con la definizione di limiti di
esposizione, anche in rapporto alle categorie di esposti prese in considerazione
(normalmente i professionalmente esposti e gli individui della popolazione). Le più
recenti tendenze in campo protezionistico condivise a livello internazionale e comunitario
prevedono due fasi distinte. La prima prende in considerazione gli effetti sanitari che si
intendono prevenire, la loro sussistenza e il loro andamento con la frequenza. I limiti di
base, che sono gli unici veri limiti, sono espressi mediante grandezze fisiche (grandezze
dosimetriche) strettamente correlate agli effetti sanitari.
Il loro valore numerico è determinato in base ai valori di soglia relativi alle risposte
acute (stress indotto dall'aumento della temperatura corporea, effetti
comportamentali, stimolazione di strutture e tessuti eccitabili) e dai fattori di
sicurezza che, rispetto ai valori di soglia, le varie norme adottano.
La definizione dei livelli di riferimento costituisce la seconda fase del processo di
limitazione delle esposizioni. I livelli di riferimento sono definiti mediante grandezze
radiometriche che caratterizzano l'ambiente in cui avviene l'esposizione in assenza del
soggetto esposto.
Al termine di una vasta ricognizione della letteratura scientifica internazionale, e
quindi delle conoscenze acquisite sugli effetti biologici e sanitari dell'esposizione ai
campi elettromagnetici (CEM) generati sia dalle linee di conduzione e dagli impianti e
apparecchi di trasformazione dell'energia elettrica, sia dai sistemi di telecomunicazione,
si possono esprimere le seguenti valutazioni e indicazioni. Sebbene gli effetti sanitari
delle radiazioni non ionizzanti siano tuttora meno conosciuti e patogenicamente definiti
rispetto a quelli delle radiazioni ionizzanti (ultravioletto lontano, raggi X e raggi
gamma), nella letteratura scientifica più recente sono apparsi studi che sollecitano a
prendere in seria considerazione i potenziali rischi derivanti dai campi elettromagnetici
non ionizzanti.
PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED URBANISTICHE
- Campi Elettromagnetici artificiali (soprattutto ad alta frequenza) costituiscono un
fattore di rischio anche per l'equilibrio ecologico ed ambientale.
- A rischio è tutta la fauna, ma non soltanto; vi sono prove di effetti negativi sulla
flora.
- Rilevante è poi l'impatto urbanistico ed estetico-visivo, che ha portato in alcuni
Paesi Esteri ad una regolamentazione specifica sul posizionamento degli impianti.
COSA FARE CON
LE ANTENNE?
Se la stazione radio base per telefonia cellulare
ancora non è stata installata, ma avete notizia che sta per esserlo,
lesperienza dimostra che esiste una possibilità concreta di fermare tutto con
unazione rapida. Questo potrà consentirvi di valutare se limpianto risponde a
tutte le caratteristiche di sicurezza e prevenzione dai possibili rischi, in base alle
norme vigenti e secondo i criteri cautelativi indicati da Enti e Organizzazioni
internazionali e nazionali.
- Se lantenna è prevista sul tetto o lastrico del
vostro palazzo occorre rilevare che nei condominii tutti i condòmini devono essere
chiamati ad approvare la decisione in unassemblea che abbia largomento
chiaramente iscritto allordine del giorno. Per approvare un impianto nel proprio
condominio è necessaria l'unanimità, come è stato ribadito da recenti sentenze di
alcuni Tribunali.
- Se lantenna è prevista sopra un edificio adiacente o
in unarea vicina liniziativa più efficace è la convocazione di
unassemblea di cittadini che coinvolga le persone più direttamente interessate.
Se unantenna è già stata installata, ed
avete motivo di ritenere che non avrebbe dovuto esserlo, occorre documentarsi e
coinvolgere i cittadini residenti nella zona e le istituzioni locali. Sarà utile
raccogliere una documentazione il più possibile ampia, che risponda alle domande che
seguono:
- Di quale gestore è limpianto?
- Che caratteristiche ha (potenza in Watt misurata in antenna,
diagramma di polarizzazione, struttura di sostegno)?
- E stato costruito con quale autorizzazione edilizia,
dichiarazione dinizio lavori o Concessione, e con quale parere espresso dalla Asl?
(si tratta di documenti che possono essere richiesti in visione o in copia da qualsiasi
cittadino, ai sensi delle Leggi 241/90 e 142/90)
- Vi sono nelle vicinanze (50-100 metri) scuole inferiori
oppure ospedali?
- Vi sono nelle vicinanze (150-200 metri) altre antenne
trasmittenti?
- Quale grado di sensibilità esiste nel quartiere (e nella
città) su questo problema?
Una volta messa insieme la documentazione
preliminare sulla tipologia dellimpianto e sulle autorizzazioni relative, è
possibile procedere ad una serie di iniziative.
- Raccolta di firme e organizzazione di un Comitato
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o alla
magistratura. Se ritenete vi siano le condizioni per contestare le autorizzazioni
rilasciate, è possibile (in un termine di 60+30 giorni) presentare ricorso al Tar. Se
pensate di volervi invece rivolgere al Pretore, per ipotesi di violazioni di norme civili
o penali, è bene sapere che i tempi saranno molto lunghi. E che la eventuale richiesta di
un provvedimento durgenza potrebbe comportare un versamento cauzionale.
- Richiesta di controlli allAutorità sanitaria. La
documentazione ufficiale sullantenna deve essere corredata da un parere espresso
dalla Asl competente per territorio. Una pratica spesso usata dalle Asl è quella di
limitarsi a sottoscrivere la valutazione tecnica preventiva espressa dallUnità
operativa di Fisica del Pmip (Presidio Multizonale di Igiene e Profilassi). Questa
valutazione è in sostanza un calcolo teorico dei livelli di campo elettromagnetico
prodotti dallimpianto rispetto ai limiti di legge. In realtà, la Asl è tenuta a
compiere una valutazione più complessiva che tenga conto di numerosi elementi, inclusa la
"percezione del rischio" da parte della popolazione (in sostanza, se cè
paura per limpianto) e i riflessi indiretti sulla qualità della vita dei cittadini.
Se non cè, questa valutazione va richiesta. Listanza può essere rivolta al
Sindaco: sarà lui a "girare" la richiesta alla Asl. Inoltre, i calcoli teorici
sono spesso molto imprecisi. Si può quindi richiedere una rilevazione sullimpianto
in funzione, che deve essere eseguita con apparecchiature e metodiche precise.
- Richiesta di controlli supplementari più accurati. Se le
rilevazioni sullimpianto in funzione eseguite dal Pmip della Asl non convincono, è
possibile richiedere nuove rilevazioni, questa volta da parte dellISPESL (Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza), ente piuttosto scrupoloso che è alle
dipendenze dirette del Ministero della Sanità. L'intervento dell'ISPESL deve avvenire su
richiesta dell'ASL, che ovviamente deve essere sollecitata in merito.
- Richiesta di spostare lantenna. A prescindere dalle
valutazioni di carattere sanitario, una iniziativa può essere intrapresa per convincere
lAmministrazione comunale a richiedere lo spostamento dellantenna per ragioni
urbanistiche o comunque di "interesse generale". I Comuni hanno la
possibilità di intraprendere unazione di questo genere, sulla base del potere
assegnato loro dalle Leggi dello Stato. Recentemente, alcuni Sindaci, sulla base di questa
potestà hanno ordinato lo spostamento di antenne, indicando anche la nuova
localizzazione. Altre Amministrazioni Comunali si stanno attivando per
predisporre piani ad hoc, che prevedano la localizzazione di impianti elettroinquinanti.
- E utile coinvolgere consiglieri comunali e regionali
di diverse forze politiche, oltre alla stampa.
|